Edilizia: La normativa in cantiere per i Bagni chimici 

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    Il “mondo” dei cantieri temporanei o mobili è regolamentato da numerose disposizioni che devono essere accuratamente osservate per tutta la durata del lavoro sino a chiusura del cantiere.

    Tra queste, quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori sono particolarmente importanti e devono essere rigorosamente rispettate.

    All’apertura di un nuovo cantiere, qualora le strutture igienico-sanitarie non siano presenti o a disposizione, bisogna provvedere all’installazione di presidi igienici – definiti anche bagni chimici – conformi alle normative igieniche nazionali ed europee, per soddisfare le necessità di tutti i professionisti impegnati nell’area di lavoro.

    Solitamente l’installazione di un bagno chimico da cantiere è un’operazione non particolarmente complessa e lunga, considerando che questa tipologia di struttura sanitaria può essere posizionata in molteplici contesti e solitamente non richiede allacciamenti di tipo fognario o idrico.

    Nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, nel relativo allegato XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere), si regola l’utilizzo dei bagni all’interno dei cantieri.

    In particolare, la normativa prevede che i servizi igienici debbano rispondere a specifici standard di pulizia e decenza e che ogni cantiere edile debba disporre di almeno 1 gabinetto ogni 10 lavoratori (v. art. 3 dell’allegato XIII del D.Lgs 81/2008).

    Qualora vengano predisposti wc chimici, questi dovranno presentare caratteristiche idonee a minimizzare ogni rischio igienico-sanitario per chiunque ne faccia utilizzo.

    Nel 2012, qualche anno più tardi dalla pubblicazione del D.Lgs n. 81/2008 e visto il crescente impiego dei bagni mobili anche in altri settori come quello degli Eventi, è emersa la necessità di una regolamentazione più specifica, dettagliata e ad ampio raggio.

    Per rispondere a questa esigenza è intervenuta la normativa europea EN 16194,  che ribadisce alcune delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/2008 come, ad esempio, il rapporto 10:1 tra il numero di lavoratori e il numero di bagni chimici da installare all’interno di un cantiere.
    A titolo esemplificativo se i lavoratori attivi in un cantiere sono 11, è necessario installare 2 bagni chimici; con 21 lavoratori dovrà essere predisposto un terzo bagno mobile, e così via.

    È bene precisare che rientrano nella definizione di lavoratori anche eventuali addetti al cantiere, subappaltatori e soggetti che svolgono attività di vigilanza e direzione dell’opera.

    La UNI ENI 16194:2012, inoltre, riporta ulteriori indicazioni sull’impiego dei bagni mobili, relativamente, ad esempio, alle dimensioni e alle distanze dei bagni chimici all’interno dei cantieri:

    • ogni bagno deve avere uno spazio interno di almeno 1 m2 con una altezza minima di 2 m;
    • la distanza tra il bagno e la postazione di lavoro non deve superare i 100 m. Nel caso in cui il cantiere si sviluppi su più piani, va installato almeno 1 bagno chimico ogni 2 piani.

    In aggiunta, ciascun wc chimico deve necessariamente essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione e di una porta apribile sia internamente che esternamente.

    Ulteriori requisiti indicati nel testo della Norma sono i seguenti:

    • è indispensabile la presenza nel bagno chimico di un contenitore con adeguata quantità di carta igienica;
    • il presidio deve avere in dotazione una tavoletta o altra tipologia di appoggio per consentire la posizione seduta del fruitore;
    • il bagno mobile deve essere realizzato con materiali plastici, o comunque con altri materiali particolarmente resistenti alle polveri, che ne assicurino di fatto un’agevole pulizia;
    • il serbatoio di raccolta dei reflui deve essere dotato di un sistema con sfiato esterno.

    La normativa europea UNI ENI 16194:2012, infine, definisce alcune disposizioni anche nei casi in cui vi sia la necessità di installare dei bagni chimici per disabili.
    In particolare si sottolinea che il bagno mobile deve essere fruibile con la sedia a rotelle, quindi l’entrata va resa accessibile a livello del suolo, senza la presenza di gradini o piani inclinati.
    La porta deve avere un’apertura minima di 80 cm e l’interno deve essere di larghezza e profondità non inferiore ai 140 cm.

    Dentro al wc chimico per soggetti con disabilità deve essere presente un corrimano.

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