DECRETO LAVORO, ULTIMO GIRO ALLA CAMERA PRIMA DI DIVENTARE LEGGE

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    Ultimo giro per il Decreto lavoro firmato da Giuliano Poletti, attuale ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il Dl, dopo esser passato per il Senato, è oggi in esame all’Aula della Camera e andrà convertito in legge entro il 19 maggio. Dopo le correzioni apportate la settimana scorsa a palazzo Madama, i contenuti non dovrebbero subire nuove modifiche. Il testo ha superato anche l’analisi della Commissione Lavoro della Camera.

    Fra le novità, si nota una ridefinizione meno incidente della sanzione per chi oltrepassa la soglia del 20% dei contratti a termine; contrariamente ai vincoli derivanti dalla Legge Fornero, le aziende potranno assumere nuovi apprendisti al termine del periodo di formazione, senza dover più rispettare l’obbligo di riconfermare, sempre con la stessa tipologia contrattuale, almeno il 30% dei giovani già assunti in servizio. E’ previsto, inoltre, l’obbligo di rendere stabili il 20% degli apprendisti, al fine di assumerne di nuovi, punto che riguarda esclusivamente  le aziende con oltre 50 addetti, il limite era precedentemente fissato a 30. La volontà del Dl è fondamentalmente quella di semplificare l’assunzione di apprendisti per le aziende, liberandole da vincoli burocratici spesso troppo pesanti.

    Da stamattina non è comunque più possibile presentare emendamenti, ma al Dl resta ancora  l’iter alla Camera. Nonostante la volontà del Governo di velocizzare le pratiche, si potrebbe tuttavia far appello al voto di fiducia.

    Il Decreto del lavoro si concentra in particolare su:

    1) Contratti a termine, senza causale: il rapporto lavorativo potrà durare da 12 a 36 mesi e non vi sarà più necessità di causale  (il motivo dell’assunzione).  Iniziativa che ha suscitato le opposizioni della Cgil, secondo cui tale misura favorirà il precariato.

    2) DURC semplificato: sarà semplificata la burocrazia riguardante il documento unico di regolarità contributiva al fine di velocizzare le procedure, ritenute troppo complesse. Il DURC verrà “smaterializzato”.

    3) Apprendistato facilitato: si farà ricorso alla forma scritta non più per il piano formativo individuale (prima il datore di lavoro era obbligato a redigerlo per iscritto), ma solo per il contratto di assunzione. Appare superato il limite del 30% previsto per le assunzioni di nuovi apprendisti. Il datore di lavoro non sarà più costretto a integrare la formazione di mestiere e di tipo professionalizzante con l’offerta formativa pubblica. In altre parole, la formazione erogata dall’azienda ai giovani, doveva essere, in precedenza, integrata con dei piani formativi pubblici, curati dagli enti regionali, per un massimo di 120 ore l’anno. Attraverso il nuovo Dl, per le aziende la collaborazione con le Regioni sarà discrezionale.

    4) Retribuzioni ridotte per i giovani: queste tipologie contrattuali, per la qualifica e il diploma professionale, destinate ai dipendenti fra i 15 e 25 anni, diverranno  simili all’ “alternance” francese, permetteranno infatti  alle aziende di ingaggiare dei giovani che iniziano la carriera professionale e, allo stesso tempo, terminano  il ciclo di studi, assolvendo gli obblighi d’istruzione con un percorso di alternanza tra scuola e lavoro. Il Decreto Poletti stabilisce che le ore riservate alla formazione del soggetto saranno retribuite dall’azienda con una remunerazione ridotta, pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale d’inquadramento, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

    (Gianluca Venturini)

     

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