Intervista a Teodosio Petrara, autore del libro “La Coattività Nel Sistema Tributario Canonico”

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Intervista all’autore, Teodosio Petrara, del libro “La Coattività Nel Sistema Tributario Canonico” edito dalla Primiceri Editori.

Nella Chiesa cattolica vi è un sistema tributario simile a qualsiasi altro ordinamento laico? Se lo chiede Teodosio Petrara nel suo libro dedicato alle entrate tributarie canoniche, in cui cerca di capire con quali risorse si nutre la Chiesa per le finalità proprie.

 

Quali sono state le ragioni che l’hanno spinta a scrivere un libro su un tema così complesso, quale quello dei tributi e tasse nella Chiesa Cattolica?

Devo dire che in un seminario denominato elementi di diritto tributario canonico presso la PUL (Pontificia Università Lateranense) in una discussione sulle offerte e di come queste potessero essere definite sotto il profilo giuridico,  ho scoperto che l’unica parte del codice di Diritto Canonico dove si parla di acquisto di beni temporali, di diritto di esigere dai fedeli quanto necessario per le finalità sue proprie e che i fedeli avessero l’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa per le opere di carità apostolato e per il sostentamento dei ministri, è il titolo I, del libro V, I Beni Temporali della Chiesa. Mi sono, perciò, domandato se nella Chiesa vi era un sistema tributario paragonabile a qualsiasi altro ordinamento laico, quale fosse la natura e quali le fonti, con quali risorse (offerte, tasse, contributi) si nutrisse la Chiesa per le finalità proprie. E se effettivamente i fedeli fossero tenuti all’obbligo previsto dal § 1 del canone 222 e quale fossero le fonti di collegamento in caso di risposta affermativa.

 

Quindi ha dovuto fare un’indagine piuttosto approfondita per dare la risposta?

Si, un’indagine complessa racchiusa in un quadro e in un l’inquadramento sistematico del tema, visto che non vi era nessun materiale bibliografico, volto a dare la possibilità di comprende anzitutto se la Chiesa potesse essere paragonata ad un ordinamento e come tale se d’imperio potesse esigere dal proprio popolo i tributi, le tasse e contributi previsti dalle legge canonica, e quindi accertare se i fedeli e fedeli laici, con il battesimo, avessero o meno acquistato la capacità giuridica, intesa ad essere soggetto di diritti e doveri, come in un qualsiasi ordinamento laico, e quindi come tale se i tributi canonici fossero solo volontari o avessero una sorta di coattività. Da qui poi un’analisi delle principali imposte, le tasse, i tributi e suddivise in uno schema tipologico messo a confronto con altri sistemi.

 

Una sorta di vademecum?

Si, una guida arricchita da fonti legislative, da inquadramenti storici, da discussioni dottrinali con le risposte più probabili secondo quanto stabilito dal legislatore canonico. Una sorta di filo conduttore dando una geografia storica volta a raccontare di come negli anni la Chiesa, dalle prime comunità, si sia nutrita e da quali fonti ha attinto, secondo la legge del tempo, per soddisfare le opere di carità e di apostolato fino alla riforma del diritto canonico, alla quale ha aderito lo Stato Italiano con l’accordo di Villa Madama e la successiva legge n° 222/1985, che ha abolito il sistema beneficiale.

 

Come mai i Tributi le tasse e non questioni di natura diversa?

Perché si è sempre sentito discutere di tributi dell’economia italiana ad ogni livello e magari senza nessuna competenza in merito e non si è mai sentito parlare di tributi della Chiesa Cattolica e che questa abbia il diritto di esigere dal proprio popolo di Dio e quindi attingere per diritto nativo ai beni temporali per le finalità che la stessa ha.

 

Come è regolamentato il rapporto tra la Chiesa e i suoi fedeli?

Questa è una bella domanda. I fedeli in generale pensano che tutto è dovuto, per il solo fatto che i sacramenti – giustamente – sono un dono di Dio e come tale sono gratuiti, credono che essa si nutre con le sole offerte e i lasciti. Quindi non conoscono la differenza tra sacramenti e sacramentali e se questa dovesse un giorno spogliarsi di tutti i beni e non avesse offerte, non avrebbe più la possibilità di sostenere le opere di carità, di apostolato e di culto.

 

Quindi cosa suggerisce lei?

In alcuni stati europei (Germania, Austria, Svizzera) vige un sistema legislativo dove per accordo tra Stato e Chiesa si impone ai propri fedeli una tassa, nella misura del 9 per cento dell’imposta sulle persone fisiche, contributi destinati alle confessioni religiose (riconosciute ovviamente dagli stati) tra cui la Chiesa Cattolica e vengono riscossi dall’anagrafe tributaria (che riceve un indennizzo per il servizio) e per verificare se un contribuente paga o meno la tassa sulla religione controlla la cartella delle imposte sul reddito. In alcuni Stati d’America le parrocchie stipulano accordi con i fedeli dove questi si impegnano a versare una somma distribuita nell’anno.    

 

Perché la coattività?

Si è semplicemente trattato di una verifica nell’ambito dell’esazione dei tributi dovuti, se dovuti e se il mancato pagamento dava la possibilità di esigerli con la coattività.  Sul punto, credo, che il legislatore del Codice di Diritto Canonico abbia previsto il carattere della legge poiché è dal carattere della legge che nasce la coattività e quindi in questo caso dovrebbe avvalersi delle leggi civili (can. 22) avendo canonizzato la legge civile, il fatto poi che l’autorità ecclesiastica non si è mai avvalsa, magari tenendo conto della pastoralità, non vuol dire che il fedele non è tenuto all’obbligo imposto dalla legge canonica che deve essere osservata dai battezzati nella Chiesa Cattolica (cann.1-11).

 

Quindi i fedeli secondo lei sono tenuti a sovvenire alle necessità della Chiesa per le opere di apostolato e per l’onesto sostentamento dei ministri?

La mia risposta è senz’altro positiva, credo che in un qualsiasi ordinamento i cittadini sono tenuti e per moralità e per vincolo legislativo a contribuire alle spese pubbliche, dal momento che diversamente nessun ordinamento, nessun ente morale o giuridico potrebbe erogare servizi senza la contribuzione dei cittadini. Perciò ritengo che il popolo di Dio, così come definito (le persone battezzate nella Chiesa Cattolica e tenute ad osservare la legge canonica cann. 1 e 11), con tutte le particolarità, con le modalità e secondo la condizione proprio di ciascuno. Questa partecipazione discende dalle legge canonica: essere stati battezzati nella Chiesa Cattolica.

 

Contatti

Autore           https://it.linkedin.com/in/teodosio-petrara-52254633

Link Vendita http://www.primicerieditore.it/la-coattivita-nel-sistema-tributario-canonico-teodosio-petrara/

Genere: diritto

Prezzo: €18.00

Formato: A5

Pagine: 214

ISBN 978-88-3300-087-9

 

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