Giudici: Alemanno corrotto da Buzzi-Carminati ma no consapevole legame tra i 2

Roma – “Le emergenze probatorie acquisite sebbene diano piena contezza dell’esistenza di un progetto comune di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati diretto a corrompere Giovanni Alemanno e Franco Panzironi, attraverso l’offerta oltre che di corresponsioni di denaro anche di altre utilita’ non descritte nell’imputazione (appoggio elettorale, procacciamento di voti, promessa di assunzione di una persona da parte delle cooperative gestite da Buzzi), non vi sono invece elementi di prova che dimostrino che Alemanno fosse consapevole del legame che univa Buzzi a Carminati e tanto meno che potesse avere contezza del sodalizio criminoso, riconducibile ai due”.

Lo scrivono i giudici della seconda sezione del Tribunale di Roma nelle motivazioni che lo scorso 25 febbraio hanno portato alla condanna a sei anni di reclusione per l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per corruzione e finanziamento illecito, nell’ambito di un processo stralcio dell’inchiesta Mondo di Mezzo.

“Non si ritiene provato- continuano i giudici- che Alemanno fosse legato al sodalizio ne’ che lo favorisse consapevolmente non essendovi prove di contatti ne’ diretti ne’ mediati tra Alemanno e Carminati. E il fatto che fosse politicamente legato a soggetti che sono risultati coinvolti nel sodalizio (Luca Gramazio, Fabrizio Franco Testa e Riccardo Mancini) non e’ sufficiente a dimostrare che anche esso abbia fornito un proprio consapevole apporto agli scopi e finalita’ di detta associazione”. Quanto alla “nomina di Berti e Fiscon” rispettivamente nel cda di Ama e come dg della municipalizzata “non c’e’ prova della consapevolezza di Alemanno che fossero fatte nell’interesse del gruppo criminale di Buzzi e Carminati”.

E ancora: “La vicenda di Castel Romano, pur non rientrante nel capo di imputazione, ci consente, inoltre, di ritenere provato con assoluta certezza non solo il rapporto corruttivo Alemanno-Buzzi che era in essere sin dal 2011- 2012 ma che il riferimento di Buzzi nella contrattazione con la P.A. non era, come dallo stesso spiegato nella sua deposizione dibattimentale, all’amministrazione comunale in genere, ma alla persona del sindaco Giovanni Alemanno (del quale aveva il numero telefonico, al quale inviava messaggini, e con il quale aveva avuto incontri diretti, come in particolare per la richiesta di Alemanno di mettere a disposizione il fondo di Buzzi per il trasferimento del campo nomadi)”.

GIUDICI: PER BUZZI “PIÙ VANTAGGI” CON ALEMANNO CHE CON VELTRONI

Roma – “La sindacatura di Alemanno e’ stata vantaggiosa per Buzzi: le tre cooperative si aggiudicarono appalti per 9,6 milioni di euro, 3,6 in piu’ rispetto alla sindacatura di Veltroni”. Lo scrivono i giudici della seconda sezione del Tribunale di Roma nelle motivazioni che lo scorso 25 febbraio hanno portato alla condanna a sei anni di reclusione per l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per corruzione e finanziamento illecito, nell’ambito di un processo stralcio dell’inchiesta Mondo di Mezzo.

“E’ possibile distinguere una prima fase, quella coincidente temporalmente con la sindacatura di Alemanno, in cui- continuano i giudici- i rapporti dell’imprenditore con il sindaco per prudenza sono stati mediati da Franco Panzironi e Antonio Lucarelli, e il periodo successivo in cui, cessata la carica di Sindaco ed assunta quella di consigliere di minoranza, l’odierno imputato ha intrattenuto contatti diretti con Buzzi, palesando una disinvoltura indicativa di una pregressa e solida consuetudine di rapporti”.

E ancora: “L’esame delle dinamiche intersoggettive tra Giovanni Alemanno, Franco Panzironi e Salvatore Buzzi rivela l’esistenza di un rapporto che si muove su un piano di parita’, tra collaborazione e convenienza reciproca: l’imputato, infatti, motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, mostrandosi disponibile a spendere la propria qualita’ di Sindaco per risolvere i problemi delle cooperative di Salvatore Buzzi, si e’ inserito in quella logica negoziale simmetrica che tradizionalmente caratterizza le fattispecie corruttive”.

Infatti, secondo i giudici “alle dazioni di denaro, all’appoggio elettorale nonche’ alla richiesta di altri favori, ha fatto da contraltare una generica disponibilita’ dell’imputato a mediare, attraverso la propria pubblica funzione, per la risoluzione delle problematiche vicende che hanno interessato le cooperative di Salvatore Buzzi. Ne’ e’ emersa alcuna prova che nello stesso periodo Giovanni Alemanno abbia intrattenuto analoghi rapporti anche con altri imprenditori”.