Quando lo Stato fa abiura

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Ho qualche remora a commentare l’estensione del “Green Pass” a meccanismo sostitutivo dell’obbligo vaccinale perché sono convinto che, giuridicamente, il secondo sarebbe molto più sostenibile del primo.

Su natura e perimetro della riserva di legge inserita nell’art.32, II comma Cost. si potranno esprimere persone ben più competenti di me, ma è nozione acquisita nella giurisprudenza e nella dottrina costituzionale che essa vada ascritta alla categoria delle riserve di legge “rinforzate” e cioè quelle riserve di legge per le quali il legislatore costituzionale, oltre a circoscrivere la materia che potrà essere oggetto di esclusiva disciplina legislativa (quindi sottratta al potere regolamentare del Governo anche mediante un regolamento “delegificante”), definisce anche parte del contenuto positivo della legislazione stessa.

Se una vaccinazione obbligatoria, non una novità nell’ordinamento italiano, può essere resa tale ope legis ciò dovrà essere fatto senza intaccare in alcun modo i “limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

E qui sta il paradosso di questa modalità surrettizia, fra il lusco e il brusco, di istituire un obbligo vaccinale di fatto, per categorie, senza prendersi in modo chiaro ed inequivoco la responsabilità di farlo.

Perché se mi sento abbastanza sicuro che una vaccinazione resa obbligatoria difficilmente potrà violare il rispetto dovuto alla persona umana (nella sua dignità, integrità fisica e morale, libertà di autodeterminazione ecc.), ho molti dubbi se a quella stessa persona, in virtù di una serie di limitazioni e sanzioni che intaccano fortemente alcuni suoi diritti (al lavoro, alla retribuzione, alla libertà di movimento ecc.), possa essere imposto l’utilizzo di un lasciapassare.

Perché, in sostanza, il c.d. pass verde non è altro che un lasciapassare, molto simile, sotto certi aspetti, a quei documenti rilasciati in tempo di guerra dall’autorità militare. Lo spostamento concettuale è evidente: il lasciapassare è precondizione per esercitare dei diritti costituzionalmente garantiti (primo vulnus, perché si tratta di una certificazione amministrativa che attesta il completamento di una vaccinazione non obbligatoria), ma i diritti costituzionalmente garantiti possono, a certe condizioni, incontrare limitazioni solo ope legis e cioè solo se la legge o atto equiparato nella gerarchia delle fonti di produzione ne limitano direttamente l’estensione. E’ quindi il Parlamento – ossia il luogo nel quale si esercita la sovranità popolare nella forma mediata della rappresentanza parlamentare – che è deputato a diventare l’Istituzione costituzionale preposta all’assunzione di responsabilità (se l’obbligo viene introdotto con legge ordinaria) o al controllo delle scelte dell’Esecutivo (a valle nel caso della legge di conversione di un decreto legge o a monte, nel caso di un decreto delegato adottato, quindi, sulla base di una legge delega votata, appunto, in Parlamento). Con il lasciapassare invece si adotta un meccanismo “carsico” e provo a spiegarmi.

Mi chiedo, infatti, se potrà resistere a un sindacato di legittimità costituzionale la norma di legge che, lungi dall’introdurre nell’ordinamento temperamenti all’esercizio di diritti costituzionali nei modi e nei limiti previsti da specifiche disposizioni della stessa Costituzione, introduce invece un atto (amministrativo) ricognitivo di uno stato personale del cittadino al possesso legittimo (cioè se il documento è autentico ed è effettivamente nella detenzione del titolare al rilascio) del quale vengono ricollegati non solo limitazioni dei diritti in parola, ma anche effetti sanzionatori piuttosto gravi. Il secondo vulnus alla integrità dell’ordinamento costituzionale è quindi il conseguenziale e tacito relinquere la responsabilità di controllo e di irrogazione delle sanzioni a soggetti anche non appartenenti al perimetro del settore statale o pubblico: può l’esercente commerciale o il datore di lavoro privato diventare controllore del lasciapassare e, segnatamente, soggetto deputato alla irrogazione di sanzioni sul piano del rapporto di lavoro?

L’impressione che si trae dalla vicenda, una brutta vicenda per l’Italia, è questa: per non intaccare lo status quo di una maggioranza politica raccogliticcia ed espressione di una classe dirigente sostanzialmente “commissariata” dal Quirinale, lo Stato abiura il proprio ruolo e la conseguente responsabilità ed introduce un meccanismo di dubbia costituzionalità, scaricando su terzi le proprie funzioni ed evitando di assumersi eventuali responsabilità risarcitorie da eventi avversi gravi, molto rari, ma certamente non inesistenti, che deriverebbero necessariamente dalla imposizione dell’obbligo vaccinale.

Io credo che sia solo questione di tempo prima che dalla platea delle giurisdizioni di merito si sollevi una qualche questione di legittimità costituzionale sul tema del “green pass” determinando il crollo di questa strampalata costruzione giuridica.

CB

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