Tar: manca piano impianti Comune Roma, ma Regione Lazio ha sbagliato strumento

Roma – E’ vero che manca un piano impiantistico che garantisca a Roma Capitale l’autosufficienza nel trattamento, la trasferenza e lo smaltimento dei rifiuti che produce ma la Regione non poteva utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibili e urgente per imporre al Campidoglio i suoi doveri.

Il Tar Lazio con una nota ha spiegato il senso della sentenza breve con la quale ha accolto il ricorso presentato dall’amministrazione Raggi e annullato l’ordinanza del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, dello scorso 1 aprile nella parte in cui obbligava Roma entro 30 giorni a indicare aree per discarica e tmb.

“Con sentenza breve, adottata nella camera di consiglio del 25 maggio e depositata oggi (n. 6274/2021) il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza della Regione Lazio dello scorso 1 aprile con cui si ordinava a Roma Capitale di adottare e trasmettere, entro 30 giorni,​ un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti, recante anche l’impegno a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti”, si legge.

“I giudici amministrativi hanno osservato che la complessa attività di gestione del corretto ciclo dei rifiuti richiede una attività sinergica ad opera di tutti gli Enti preposti alla cura di un settore così delicato, attività che è prefigurata e disciplinata per i diversi livelli di governo del territorio da disposizioni di legge nazionale e di legge regionale”.

Gli stessi giudici “hanno rilevato l’assenza – allo stato – della redazione, pur doverosa, di un piano impiantistico volto a garantire l’autosufficienza nella gestione rifiuti del sub-ATO di Roma Capitale. E, tuttavia, lo strumento adoperato dalla Regione, quello cioè dell’ordinanza contingibile e urgente è apparso, al giudice della legittimità, non correttamente esercitato nel caso di specie.”

“Se è vero, infatti, che l’ordinanza contingibile e urgente in tema di rifiuti può essere legittimamente adottata, ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo​ n. 152 del 2006, solo per ‘consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti’ e che ha un contenuto normativamente prestabilito, ne consegue che esso non può essere utilizzato per altre finalità. E dunque non per disporre un’attività di tipo programmatorio e pianificatorio”.

Per il Tar “la definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti non integra, infatti, una speciale e temporanea ‘forma di gestione dei rifiuti’, necessaria ad affrontare e risolvere una situazione eccezionale e non prevedibile.

​ Lo stesso Tribunale, infine, ha richiamato in sentenza l’art. 13 della legge regionale n. 27 del 1998, recante la disciplina della gestione dei rifiuti, che attribuisce alla Regione il diverso (rispetto all’ordinanza contingibile e urgente) strumento dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa adozione, da parte dei Comuni e delle Province (nella specie, la Città metropolitana), di atti obbligatori previsti dalla legge.”

“A tanto è conseguito quindi l’annullamento dell’ordinanza regionale, con salvezza ovviamente degli ulteriori provvedimenti che la Regione vorrà adottare”.