Tutti i 112 reati che, ormai, non saranno più puniti

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    montecitorioPiove come sempre sul bagnato. E questa volta la gente rischia di bagnarsi forte.

    Non pago dei tanti misfatti realizzati in questa legislatura, il nostro Governo gioca di nascosto un’ulteriore carta, come sempre a danno dei cittadini, magari per salvare i suoi tanti componenti corrotti.

    Sottolineiamo il di nascosto, perché sul provvedimento, ormai approvato, risulta assordante il silenzio dei media di tutta Italia, purtroppo definitivamente e sconsolatamente per noi votati, tutti o quasi, solo al servizio dell’Esecutivo.

    Con il Decreto Legislativo (quindi, immediatamente legge) di attuazione della Legge delega n. 67/2014, recentemente varato dal Consiglio dei Ministri, infatti, il nostro corretto Governo ha approvato la non punibilità di una serie infinita di reati, definiti minori, quelli con pena fino a 5 anni.

    In concreto, non verranno più puniti 112 reati che, grazie a questa sorta di “mini amnistia strisciante”,  non faranno più andare in carcere chi li commette, con o senza premeditazione.

    Tralasciamo le sconsolate, scontate considerazioni che con questo provvedimento si favorirà altra delinquenza e la perdita di lavoro di migliaia di Avvocati.

    E che, sempre con questa manovra, si snelliranno pure i processi nei tribunali, ma si favoriranno altresì tantissimi delinquenti che non rischieranno più la galera ed il relativo processo, risulta spontaneo soffermarsi sulla disamina di taluni dei 112 tipi di reato non più puniti, che di seguito integralmente riportiamo.

    Per alcuni di questi reati, la società civile si è battuta per anni, come per lo stalking ed ora, grazie al provvedimento normativo, si ricomincia da zero.

    In un momento, poi, così difficile per il nostro Paese, dove ogni giorno si commettono reati di violenza a danni di minori, truffe, maltrattamenti di incapaci, corruzione e ladrocini, il Governo rende lecito perpetrare reati con la pena detentiva fino a 5 anni, garantendo la non punibilità, a scelta del Pubblico Ministero.

    Ora anche i maltrattamenti e l’uccisione di animali saranno consentiti nuovamente, si ritornerà a non punire in modo adeguato chi organizza combattimenti clandestini, corse illegali, chi applica sostanze proibite ai cavalli per le attività agonistiche e, guarda caso, la Corruzione e tanti altri reati (“Abuso D’ufficio”), commessi di recente In Italia e nella Roma Capitale, da politici conosciuti e delinquenti di ogni tipo, anche non politici.

    Tralasciando ogni commento, lasciamo al lettore giudicare i reati elencati resi non più punibili:

    – Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1;
    – Abusivo esercizio di una professione – art 348;
    – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.;
    – Abuso d’ufficio – art.323 c.p.;
    – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter;
    – Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali; Sabotaggio – art.508 c.p.;
    – Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.;
    – Appropriazione indebita – art.646 c.p.;
    – Arresto illegale – art.606 c.p.;
    – Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.;
    – Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.;
    – Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.;
    – Atti osceni – art.527 c.p.;
    – Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1;
    – Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.;
    – Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.;
    – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater;
    – Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.;
    – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.;
    – Corruzione – art-318 c.p.;
    – Danneggiamento – art.635 c.p.;
    – Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.;
    – Danneggiamento seguito da inondazione, frana, valanga – art.427 co.1 c.p.;
    – Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.;
    Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.;
    – Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.;
    – Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.;
    – Diffamazione – art. 595 c.p.;
    – Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies;
    – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.;
    – Evasione – art 385 c.p.;
    – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.;
    – False informazioni al P.M. – art.371 bis;
    – Falsità materiale del P.U. (pubblico ufficiale) – art.477 c.p.;
    – Favoreggiamento personale – art-378 c.p.;
    – Favoreggiamento reale art.379 c.p.;
    – Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.;
    – Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1;
    – Frode nelle pubbliche forniture – art.356;
    – Frode processuale – art.374 c.p.;
    – Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.;
    – Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.;
    – Furto – art.624 c.p.;
    – Gioco d’azzardo – art.718-719 c.p.;
    – Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p.;
    – Incesto – art.564 1 co. c.p.;
    – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.;
    – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art. 316 ter;
    – Ingiuria – art. 594 c.p.;
    – Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.;
    – Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.;
    – Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis;
    – Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.;
    – Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.;
    – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.;
    – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art. 636 c.p.;
    – Invasione di terreni o edifici – art. 633 c.p.;
    – Istigazione a delinquere – art. 414 c.p.;
    – Istigazione a disobbedire alle leggi – art. 415 c.p.;
    – Lesione personale – art.582 c.p.
    – Lesioni personali colpose art. 590 c.p.;
    – Maltrattamento di animali – art. 544 ter;
    – Malversazione a danno dei privati – art. 315 c.p.;
    – Malversazione a danno dello Stato – art. 316 bis;
    – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art. 388 c.p.;
    – Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.;
    – Millantato credito – art. 346 c.p.;
    – Minaccia – art. 612 c.p.;
    – Occultamento di cadavere – art. 412 c.p.;
    – Oltraggio a P.U. – art. 341 bis;
    – Oltraggio a un magistrato in udienza art. 343 c.p.;
    – Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art. 361;
    – Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1;
    – Omissione di referto – art.365 c.p.;
    – Omissione di soccorso – art. 593 c.p.;
    – Patrocinio o consulenza infedele – art. 380 c.p.;
    – Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art. 316 c.p.;
    – Percosse – art. 581 c.p.;
    – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art. 497 bis co.1.;
    – Procurata evasione – art.386 co.1;
    – Procurata inosservanza di pena – art. 390 c.p.;
    – Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.;
    – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio – art.501 c.p.;
    – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art. 437 c.p.;
    – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art. 326 c.p.;
    – Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art. 379 bis;
    – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione – art. 328 c.p.;
    – Rissa – art. 588 c.p.;
    – Simulazione di reato – art.367 c.p.;
    – Sostituzione di persona – art. 494 c.p.;
    – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.;
    – Sottrazione di persone incapaci – art. 574 c.p.;
    – Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art. 574 bis;
    – Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.;
    – Traffico d’influenze illecite – art.346 bis;
    – Truffa – art. 640 c.p.;
    – Turbata libertà degli incanti – art. 353;
    – Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art. 634 c.p.
    – Usurpazione di funzioni pubbliche – art. 347;
    – Uccisione di animali – art.544 bis;
    – Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art. 638 c.p.;
    – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.;
    – Vilipendio delle tombe – art. 408;
    – Vilipendio di cadavere – art. 410 co.1;
    – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art. 616 c.p.;
    – Violazione di domicilio art.614 c.p.;
    – Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.;
    – Violazione di sepolcro – art. 407 c.p.;
    – Violazione di sigilli art. 349;
    – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.;
    – Violenza o minaccia a P.U. art. 336 c.p.;
    – Violenza privata – art. 610 c.p.;
    – Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p.

    In conclusione, legittimo porsi il seguente quesito: ma in questo strano Paese, con questi strani politici e soprattutto con tutte queste striscianti e quasi sommerse depenalizzazioni, non conviene forse di più fare i delinquenti professionisti?

    Pier Francesco Corso

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